1. Alla parte III, libro I, titolo II, del codice della navigazione è aggiunto, in fine, il seguente capo:
Art. 1160-bis. - (Pericolo per l'incolumità delle persone trasportate). - Chiunque mette a rischio l'incolumità delle persone trasportate a bordo di navi o in genere di imbarcazioni ovvero consente, anche anteriormente all'inizio del trasporto, che le stesse persone soggiacciano a condizioni di precarietà igienica e di pericolosa sistemazione a bordo durante il viaggio è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da diecimila a centomila euro.
Art. 1160-ter. - (Costrizione o induzione all'abbandono di navi). - Il responsabile della condotta di una nave o di un'imbarcazione ovvero un membro dell'equipaggio che in corso di navigazione costringe taluna delle persone trasportate ad abbandonare la nave dietro minaccia o ricorrendo all'uso della forza ovvero raggirandola con informazioni non veritiere e ingannevoli è punito, salvo che dal fatto non scaturisca più grave reato, con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da cinquantamila a duecentocinquantamila euro.
Art. 1160-quater. - (Condotte illecite verso le persone trasportate). - Il responsabile della condotta di una nave o di
1. Alla parte III, libro I, titolo II, del codice della navigazione, dopo il capo VII-bis, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è aggiunto, in fine, il seguente:
Art. 1160-quinquies. - (Trasporto di merci e di rifiuti pericolosi). - Chiunque imbarca, sbarca o trasporta merci e rifiuti pericolosi senza le previste autorizzazioni è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni ovvero con l'ammenda da diecimila a centomila euro.
Se l'imbarco, lo sbarco o il trasporto riguarda merce o rifiuti radioattivi o tossici, la pena di cui al primo comma è raddoppiata.
Il comandante della nave che, al fine di disperderli o di occultarli, scarica in mare i rifiuti comunque imbarcati è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Se lo scarico in mare di cui al terzo comma riguarda rifiuti o merci radioattivi o tossici, la pena ivi prevista è raddoppiata.
Il comandante della nave che, per disperdere o per occultare rifiuti radioattivi o comunque nocivi ovvero merce ad alto contenuto tossico, provoca l'affondamento
Art. 1160-sexies. - (Deposito abusivo di sostanze pericolose). - Chiunque, nelle aree portuali o nelle zone adiacenti, deposita o movimenta in genere merci o rifiuti radioattivi o tossici senza le previste autorizzazioni è punito con l'arresto da sei mesi a due anni ovvero con l'ammenda da duemila a cinquemila euro.
Art. 1160-septies. - (Accesso in aree riservate). - Chiunque, sprovvisto di autorizzazione, si introduce in luoghi di bordo definiti quali aree ad accesso limitato è punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da mille a seimila euro.
Se lo scopo dell'introduzione prevista dal primo comma è quello di manomettere o di danneggiare apparati, circuiti, sistemi d'allarme o in generale beni accessori e pertinenze della nave ovvero merce trasportata, si applica la reclusione da tre a cinque anni.
Chiunque, attentando alla sicurezza della nave e della comunità di bordo, danneggia gli apparati propulsori, gli organi di governo ovvero i sistemi di emergenza, di allarme e di salvataggio è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Art. 1160-octies. - (Agevolazione colposa). - Il responsabile della sicurezza di bordo che, contravvenendo alle specifiche disposizioni in materia di vigilanza e di protezione delle aree ad accesso limitato o delle aree definite ristrette, favorisce per colpa l'introduzione di persone estranee è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da mille a diecimila euro.
Art. 1160-novies. - (Tutela del controllo). - Chiunque, al fine di eludere i controlli di sicurezza predisposti per accedere a bordo, usa violenza contro gli addetti alle verifiche o mette in pericolo persone, strutture o beni destinati ai controlli di sicurezza è punito con la reclusione da tre a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chiunque accede a bordo eludendo i controlli,
Art. 1160-decies. - (Introduzione di armi e di altri materiali). - Chiunque introduce a bordo armi, munizioni, sostanze esplosive, materiale tossico o comunque pericoloso è punito con la reclusione da tre a sei anni. Se tale imbarco è finalizzato al compimento di atti che mettono in pericolo la sicurezza e l'incolumità dell'equipaggio e dei passeggeri ovvero l'integrità strutturale e funzionale della nave, la pena è da otto a dodici anni.
Se dall'azione di cui al primo comma scaturiscono danni a persone o a beni ovvero a strutture di bordo, si applica la reclusione da diciotto a venti anni; la pena è di ventiquattro anni di reclusione se dal fatto deriva la morte per taluno.
Art. 1160-undecies. - (Impossessamento di nave). - Chiunque compie atti diretti all'impossessamento di una nave sotto la minaccia di armi, di materiali o di strumenti idonei a mettere in pericolo l'incolumità del comandante o dei membri dell'equipaggio è punito con la reclusione da dieci a venti anni.
Se dai fatti previsti dal primo comma derivano lesioni a persone ovvero il pericolo di incendio o l'ingovernabilità della nave con conseguente danneggiamento della stessa e dell'ambiente marino, la pena ivi stabilita è aumentata di un terzo.
Art. 1160-duodecies. - (Danneggiamento della nave). - Chiunque pone in essere atti diretti a danneggiare una nave, ovvero le relative strutture o sistemi, anche attraverso attacchi dall'esterno con uso di armi ovvero provocando l'urto diretto con altri mezzi nautici o provocando, tramite manovre mirate a provocarne l'arenamento,
Art. 1160-terdecies. - (Ostruzioni e pericoli in rotte obbligate). - Chiunque, per attentare alla sicurezza della nave, predispone ostacoli attraverso il lancio di cavi, la posa di reti o di altro materiale in prossimità dell'imboccatura dei porti, negli specchi acquei portuali, nelle rade o comunque nelle rotte e nei passaggi obbligati ovvero nelle zone in cui la manovra è resa difficoltosa, con l'effetto di ridurre o di pregiudicare l'autonomia di governo e la relativa capacità evolutiva della nave, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Se dal fatto di cui al primo comma derivano danni a persone, alla nave o ad ogni altra struttura, bene o impianto ovvero nocumento all'ambiente marino e costiero, la pena è da quattro a dieci anni di reclusione.
Art. 1160-quaterdecies. - (Introduzione di agenti pericolosi). - Chiunque, al fine di predisporre azioni finalizzate a generare situazioni di pericolo per la nave o per altri obiettivi criminosi, introduce a bordo, in container o in altre unità di carico, sostanze e strumenti il cui impiego è idoneo a creare gravi pregiudizi è punito con la reclusione da tre a sei anni.
1. All'articolo 1235 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 1, le parole: «nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto o nell'aeroporto, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto o, solo se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza, nell'aeroporto»;
b) al secondo comma, le parole: «se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza,» sono soppresse.
1. Al primo comma dell'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'accesso è altresì consentito agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto per finalità di sicurezza portuale e dei trasporti».
2. All'articolo 18 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, per le questioni
b) al terzo comma, le parole: «, l'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto,» sono soppresse.
3. All'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo le parole: «del Corpo forestale dello Stato,» sono inserite le seguenti: «dal capo del compartimento marittimo, per le questioni concernenti la sicurezza portuale e dei trasporti marittimi,»;
b) al terzo comma, le parole: «del Corpo delle capitanerie di porto,» sono soppresse.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.