PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Nuove fattispecie penali a tutela dell'incolumità delle persone trasportate).

      1. Alla parte III, libro I, titolo II, del codice della navigazione è aggiunto, in fine, il seguente capo:

«Capo VII-bis
DELL'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE TRASPORTATE

      Art. 1160-bis. - (Pericolo per l'incolumità delle persone trasportate). - Chiunque mette a rischio l'incolumità delle persone trasportate a bordo di navi o in genere di imbarcazioni ovvero consente, anche anteriormente all'inizio del trasporto, che le stesse persone soggiacciano a condizioni di precarietà igienica e di pericolosa sistemazione a bordo durante il viaggio è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da diecimila a centomila euro.

      Art. 1160-ter. - (Costrizione o induzione all'abbandono di navi). - Il responsabile della condotta di una nave o di un'imbarcazione ovvero un membro dell'equipaggio che in corso di navigazione costringe taluna delle persone trasportate ad abbandonare la nave dietro minaccia o ricorrendo all'uso della forza ovvero raggirandola con informazioni non veritiere e ingannevoli è punito, salvo che dal fatto non scaturisca più grave reato, con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da cinquantamila a duecentocinquantamila euro.

      Art. 1160-quater. - (Condotte illecite verso le persone trasportate). - Il responsabile della condotta di una nave o di

 

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un'imbarcazione che sottopone a violenza o ad ingiusta restrizione uno dei soggetti trasportati ovvero intraprende la navigazione con scorte di viveri, medicine, vestiario e altri generi di prima necessità insufficienti è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da cinquemila a cinquantamila euro.
      Se dal fatto di cui al primo comma deriva danno all'incolumità fisica per taluno dei trasportati, la pena è aumentata fino al doppio».

Art. 2.
(Nuove fattispecie penali in materia di sicurezza marittima e portuale).

      1. Alla parte III, libro I, titolo II, del codice della navigazione, dopo il capo VII-bis, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Capo VII-ter
DELLA SICUREZZA MARITTIMA E PORTUALE

      Art. 1160-quinquies. - (Trasporto di merci e di rifiuti pericolosi). - Chiunque imbarca, sbarca o trasporta merci e rifiuti pericolosi senza le previste autorizzazioni è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni ovvero con l'ammenda da diecimila a centomila euro.
      Se l'imbarco, lo sbarco o il trasporto riguarda merce o rifiuti radioattivi o tossici, la pena di cui al primo comma è raddoppiata.
      Il comandante della nave che, al fine di disperderli o di occultarli, scarica in mare i rifiuti comunque imbarcati è punito con la reclusione da uno a tre anni.
      Se lo scarico in mare di cui al terzo comma riguarda rifiuti o merci radioattivi o tossici, la pena ivi prevista è raddoppiata.
      Il comandante della nave che, per disperdere o per occultare rifiuti radioattivi o comunque nocivi ovvero merce ad alto contenuto tossico, provoca l'affondamento

 

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della nave e del carico è punito con la reclusione da due a otto anni.

      Art. 1160-sexies. - (Deposito abusivo di sostanze pericolose). - Chiunque, nelle aree portuali o nelle zone adiacenti, deposita o movimenta in genere merci o rifiuti radioattivi o tossici senza le previste autorizzazioni è punito con l'arresto da sei mesi a due anni ovvero con l'ammenda da duemila a cinquemila euro.

      Art. 1160-septies. - (Accesso in aree riservate). - Chiunque, sprovvisto di autorizzazione, si introduce in luoghi di bordo definiti quali aree ad accesso limitato è punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da mille a seimila euro.
      Se lo scopo dell'introduzione prevista dal primo comma è quello di manomettere o di danneggiare apparati, circuiti, sistemi d'allarme o in generale beni accessori e pertinenze della nave ovvero merce trasportata, si applica la reclusione da tre a cinque anni.
      Chiunque, attentando alla sicurezza della nave e della comunità di bordo, danneggia gli apparati propulsori, gli organi di governo ovvero i sistemi di emergenza, di allarme e di salvataggio è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

      Art. 1160-octies. - (Agevolazione colposa). - Il responsabile della sicurezza di bordo che, contravvenendo alle specifiche disposizioni in materia di vigilanza e di protezione delle aree ad accesso limitato o delle aree definite ristrette, favorisce per colpa l'introduzione di persone estranee è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da mille a diecimila euro.

      Art. 1160-novies. - (Tutela del controllo). - Chiunque, al fine di eludere i controlli di sicurezza predisposti per accedere a bordo, usa violenza contro gli addetti alle verifiche o mette in pericolo persone, strutture o beni destinati ai controlli di sicurezza è punito con la reclusione da tre a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chiunque accede a bordo eludendo i controlli,

 

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ovvero danneggiando o mettendo fuori uso i sistemi di sorveglianza, di rilevamento e di illuminazione preordinati a tale fine.
      Se dal fatto previsto dal primo comma derivano lesioni per gli addetti al controllo o per altri soggetti e gravi danni per le strutture di bordo o di accesso ovvero di altri beni, la pena ivi stabilita è raddoppiata.

      Art. 1160-decies. - (Introduzione di armi e di altri materiali). - Chiunque introduce a bordo armi, munizioni, sostanze esplosive, materiale tossico o comunque pericoloso è punito con la reclusione da tre a sei anni. Se tale imbarco è finalizzato al compimento di atti che mettono in pericolo la sicurezza e l'incolumità dell'equipaggio e dei passeggeri ovvero l'integrità strutturale e funzionale della nave, la pena è da otto a dodici anni.
      Se dall'azione di cui al primo comma scaturiscono danni a persone o a beni ovvero a strutture di bordo, si applica la reclusione da diciotto a venti anni; la pena è di ventiquattro anni di reclusione se dal fatto deriva la morte per taluno.

      Art. 1160-undecies. - (Impossessamento di nave). - Chiunque compie atti diretti all'impossessamento di una nave sotto la minaccia di armi, di materiali o di strumenti idonei a mettere in pericolo l'incolumità del comandante o dei membri dell'equipaggio è punito con la reclusione da dieci a venti anni.
      Se dai fatti previsti dal primo comma derivano lesioni a persone ovvero il pericolo di incendio o l'ingovernabilità della nave con conseguente danneggiamento della stessa e dell'ambiente marino, la pena ivi stabilita è aumentata di un terzo.

      Art. 1160-duodecies. - (Danneggiamento della nave). - Chiunque pone in essere atti diretti a danneggiare una nave, ovvero le relative strutture o sistemi, anche attraverso attacchi dall'esterno con uso di armi ovvero provocando l'urto diretto con altri mezzi nautici o provocando, tramite manovre mirate a provocarne l'arenamento,

 

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la collisione contro strutture, installazioni o impianti, è punito con la reclusione da quindici a venti anni.
      Se dai fatti previsti al primo comma derivano lesioni a persone o danni a strutture e a beni, ovvero nocumento all'ambiente marino e costiero, la pena ivi stabilita è aumentata di un terzo.
      Chiunque attenta alla sicurezza della nave con uso di esplosivi o di sostanze tossiche o pone in essere atti di sabotaggio idonei a provocarne l'affondamento o gravi danni è punito con la reclusione da dodici a diciotto anni.
      Se dai fatti previsti dal terzo comma deriva l'affondamento della nave o lesioni gravi per l'equipaggio o i passeggeri, la pena stabilita è la reclusione da venti a venticinque anni; se dagli stessi fatti deriva la morte di taluno si applica la pena di ventiquattro anni di reclusione.

      Art. 1160-terdecies. - (Ostruzioni e pericoli in rotte obbligate). - Chiunque, per attentare alla sicurezza della nave, predispone ostacoli attraverso il lancio di cavi, la posa di reti o di altro materiale in prossimità dell'imboccatura dei porti, negli specchi acquei portuali, nelle rade o comunque nelle rotte e nei passaggi obbligati ovvero nelle zone in cui la manovra è resa difficoltosa, con l'effetto di ridurre o di pregiudicare l'autonomia di governo e la relativa capacità evolutiva della nave, è punito con la reclusione da due a sei anni.
      Se dal fatto di cui al primo comma derivano danni a persone, alla nave o ad ogni altra struttura, bene o impianto ovvero nocumento all'ambiente marino e costiero, la pena è da quattro a dieci anni di reclusione.

      Art. 1160-quaterdecies. - (Introduzione di agenti pericolosi). - Chiunque, al fine di predisporre azioni finalizzate a generare situazioni di pericolo per la nave o per altri obiettivi criminosi, introduce a bordo, in container o in altre unità di carico, sostanze e strumenti il cui impiego è idoneo a creare gravi pregiudizi è punito con la reclusione da tre a sei anni.

 

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      Alla stessa pena prevista dal primo comma soggiace il soggetto che, investito delle funzioni di verifica, anche a soli fini commerciali, favorisce l'introduzione a bordo delle sostanze e strumenti di cui al medesimo primo comma attraverso attestazioni o dichiarazioni mendaci o fuorvianti tali da non rivelare il reale contenuto del carico imbarcato».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 1235 del codice della navigazione, in materia di attribuzioni).

      1. All'articolo 1235 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, numero 1, le parole: «nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto o nell'aeroporto, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto o, solo se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza, nell'aeroporto»;

          b) al secondo comma, le parole: «se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza,» sono soppresse.

Art. 4.
(Modifiche alla legge 1o aprile 1981, n. 121).

      1. Al primo comma dell'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'accesso è altresì consentito agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto per finalità di sicurezza portuale e dei trasporti».
      2. All'articolo 18 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, per le questioni

 

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concernenti la sicurezza marittima, il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto»;

          b) al terzo comma, le parole: «, l'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto,» sono soppresse.

      3. All'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, dopo le parole: «del Corpo forestale dello Stato,» sono inserite le seguenti: «dal capo del compartimento marittimo, per le questioni concernenti la sicurezza portuale e dei trasporti marittimi,»;

          b) al terzo comma, le parole: «del Corpo delle capitanerie di porto,» sono soppresse.

Art. 5.
(Invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.